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Disciplinare di produzione dei vini D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)
"LAMBRUSCO DI SORBARA"
Decreto 27 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2009
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2009 (G.U. n. 187 del 13/08/2009)
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara». (09A09362)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 maggio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio tutela del lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» espresso in data 7 maggio
2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (Supplemento ordinario
n. 91);
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco di Sorbara» in conformita' al parere espresso dal
sopra citato Comitato;
Decreta:
Art.1
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara», approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 1 maggio 1970 e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2009/2010.
Art.2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara», provenienti da vigneti
non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base
ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono
otenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi eper gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni eProvincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
ivitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art.3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini
a denominazione di origine controllata.
Art.4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art.5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "LAMBRUSCO DI SORBARA"
Art.1 Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante;
«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante;
«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante;
«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante.
Art.2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Lambrusco di Sorbara: minimo 60%, Lambrusco Salamino: massimo 40%;
altri Lambruschi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%.
Art.3 Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero,
tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo
dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia,
Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di
Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo da
localita' C. del Galletto che si trova sul confine tra la provincia
di Modena e di Bologna, in frazione Redu', segue il detto confine
fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo
e dopo aver toccato le localita' di Balboni, La Marchesa, Madonna del
Bosco e seguito il confine tra i comuni di San Prospero e Medolla,
toccando le localita' C. Tusini, C. Cantarelli -arriva in localita' «la Bassa» -estremo limite settentrionale del comune di San
Prospero: qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i
confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge la
localita' Villa di Motta, segue la riva sinistra dei fiume Secchia
fino in localita' le Caselle, indi piega a sud lungo la via delle
Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la
strada che da Palazzo delle Lame arriva a C. Serraglio, quindi
ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e
prosegue oltre fino a C. Martinelli, di qui ripiega ancora verso
ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud
passando per via Scuola fino a raggiungere la Statale Romana (Strada
Nazionale per Carpi Nord), prende poi ripiegando a ovest la prima
strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera e indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le localita' C. Federzoni,
C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine
provinciale che raggiunge in zona Fornace. Da qui la delimitazione
coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia,
che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione
dei vini d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» fino in localita' Marzaglia.
Abbandonato il sopraddetto confine provinciale la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il
corso del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la
strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C.
Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti,
C. Pini, C. Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di C.
Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est
la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e
C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende
il corso del Panaro fino alla localita' Ponte di S. Ambrogio e da
qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via Mavora
fino a raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco
Emilia e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la localita' C.del
Galletto.
Art.4 Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
:=====================================================================
| Produzione massima uva | Titolo alcol. vol. naturale
Tipologia | tonn./ettaro | minimo
=====================================================================
Spumante | 18 | 9,50%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Frizzante
| 18 | 9,50%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva aettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art.5
Norme per la vinificazione
5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini frizzanti a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» sono ammesse le
pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano
la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei vini
spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere
effettuate nel territorio della provincia di Modena. Restano valide
le autorizzazioni in deroga a vinificare e elaborare i vini
frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di produzione, fino ad
oggi rilasciate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari eforestali.
5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1, la
dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione
dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» prodotti nella zona
delimitata dal precedente art. 3, o con mosto concentrato
rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere
effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in
alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di
vigneti delle varieta' Lambrusco prodotte in provincia di Modena,
iscritti all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o
il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco
dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco di
Sorbara», anche su prodotti arricchiti; in alternativa, con mosto
concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte
da vigneti ubicati in provincia di Modena purche' tali quantitativi
siano sostituiti da identiche quantita' di vino d.o.c., anche su
prodotti arricchiti. I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», elaborati nella tipologia spumante e
frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della
fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia («fermentazione
in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o
«metodo classico» o «metodo tradizionale classico») e della
fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto
previsto dalle norme comunitarie e nazionali.
5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco di Sorbara» sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la produzione ad
ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine e puo' essere rivendicata con
la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
Art.6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di
Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' in facolta' del ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art.7
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», e' vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto»,
«selezionato», e similari.
7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara» frizzante e' obbligatorio il
riferimento al contenuto in zuccheri residui come da indicazioni di
legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e' obbligatorio il riferimento al residuo
zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria.
7.3.
I vini «Lambrusco di Sorbara» rosati frizzanti e spumanti
devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».
Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» «rosato» e' ammessa, in alternativa,
l'indicazione «rose'».
Art.8
Confezionamento
8.1. I vini designati con la denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» devono essere immessi al consumo in idonee
bottiglie di vetro aventi la capacita' non superiore a litri 0,750.
8.2. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» purche'
detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di
pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi
per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo
ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di
altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo
del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di
contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco
di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente con il
tappo a fungo ancorato a gabbietta e capsula. Per bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso altro dispositivo
di chiusura adeguato.
| Posizioni Codici |
1-4 |
5 |
6-8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
B |
0 |
X |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE SECCO |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
B |
0 |
A |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE SEMISECCO |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
B |
0 |
L |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE AMABILE |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
B |
0 |
C |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE DOLCE |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
B |
0 |
D |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
B |
0 |
X |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE SECCO |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
B |
0 |
A |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE SEMISECCO |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
B |
0 |
L |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE AMABILE |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
B |
0 |
C |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE DOLCE |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
B |
0 |
D |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
C |
0 |
X |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE SECCO |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
C |
0 |
A |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE SEMISECCO |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
C |
0 |
L |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE AMABILE |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
C |
0 |
C |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE DOLCE |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
C |
0 |
D |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
C |
0 |
X |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE SECCO |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
C |
0 |
A |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE SEMISECCO |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
C |
0 |
L |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE AMABILE |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
C |
0 |
C |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE DOLCE |
B072 |
X |
LAM |
3 |
X |
X |
C |
0 |
D |
| LAMBRUSCO DI SORBARA |
B072 |
X |
LAM |
2 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| Codici obsoleti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAMBRUSCO DI SORBARA |
B072 |
X |
115 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| LAMBRUSCO DI SORBARA SECCO |
B072 |
X |
115 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
A |
| LAMBRUSCO DI SORBARA SEMISECCO |
B072 |
X |
115 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
L |
| LAMBRUSCO DI SORBARA AMABILE |
B072 |
X |
115 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
C |
| LAMBRUSCO DI SORBARA DOLCE |
B072 |
X |
115 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
D |
| LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO |
B072 |
X |
115 |
3 |
X |
X |
A |
0 |
X |
|