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Disciplinare di produzione dei vini D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)
"LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE"
Decreto 27 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2009 (G.U. n. 188 del 14/08/2009)
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce».
(09A09377)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della Regione Emilia Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa Salamino di Santa Croce»
espresso in data 7 maggio 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 136 del 15 giugno
2009 (supplemento ordinario n. 91);
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» in conformita' al parere
espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art.1
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970 e
successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
Art.2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», provenienti
da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma
aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi
territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo.
Art.3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art.4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
Art.5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE"
Art.1 Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di
Santa Croce» e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante;
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante;
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante;
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante.
Art.2 Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di
Santa Croce» e' riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco
Salamino: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente
detta «uva d'oro»), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del
15%.
Art.3 Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia,
Medolla, Novi, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia
di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena e
Soliera, tutti in provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso
est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto
fino ad incrociare, in localita' C.Luogo Bartolotta, lo scolo
Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in
zona C.Arbarella per dirigersi a nord verso C.Marchetta ed il canale
Diversivo, che raggiunge in localita' Vettora Benatti. Segue il
canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada
che porta al ponte S.Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C.S.
Maria, il Rosario, la Zerbina e, in localita' Case Matte, assume
direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto
percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di
Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove,
piegando verso nord, dopo localita' Rosa Giovanna, prende a
fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C.Bruschi e C.
Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la
localita' Casella, giunge sul confine provinciale di Modena-Mantova
in prossimita' di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di
delimitazione segue verso occidente il confine provinciale
Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla localita' la Fornace,
abbandona poi il confine provinciale e, dopo aver seguito il cavo
Lama, le localita' di C.Marchi, C.Bulgarelli, C.Federzoni, dopo aver
toccato Ganaceto, prosegue verso nord sulla statale romana fino alla
stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le localita'
Campori, C.Benvenuti, Limidi, segue via Scuola fino a C.Boni, da qui
piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione
nord e in localita' Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est,
toccando le localita' Scaletto, C.Rossi, C.S.Agata, C.Barbieri, fino
a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord,
fino al confine di Cavezzo fino in prossimita' di C.Trentini, verso
est prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S.Prospero
fino in localita' la «Bassa». Da questo punto la linea di
delimitazione segue in direzione est la strada che, prima lungo il
confine comunale tra Medolla e S.Prospero attraverso le localita'
C.Cantarelli e C.Tusini, e poi per le localita' Madonna del Bosco, la
Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.
Art.4 Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce»
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
| Produzione massima Uva | Titolo alcol. vol. naturale
Tipologia| tonn./ettaro | Minimo
---------------------------------------------------------------------
Spumante | 19 | 9,50%
---------------------------------------------------------------------
Frizzante | 19 | 9,50%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art.5
Norme per la vinificazione
5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini frizzanti a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono
ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che
riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione del vino
spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere
effettuate nel territorio della provincia di Modena.
Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e
elaborare i vini frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di
produzione fino ad oggi rilasciate dal ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1 la
dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di
Santa Croce», indicati all'art. 2, prodotti nella zona delimitata
descritta nel precedente art.3, o con mosto concentrato rettificato,
mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella
provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano
sostituiti da identiche quantita' di vino d.o.c. L'arricchimento,
quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto
concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve
concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di
Modena. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce», indicati all'art. 2 aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco
dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco
Salamino di Santa Croce», anche su prodotti arricchiti. In
alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato
ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena
purche' tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantita' di
vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti. I vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», elaborati
nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti
ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale
in bottiglia («fermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo
tradizionale classico») e della fermentazione/rifermentazione
naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono consentite
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora la resa
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la
produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e puo'
essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Art.6 Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino
di Santa Croce» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' in facolta' del ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art.7 Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto»,
«selezionato» e similari.
7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» frizzante e'
obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da
indicazioni di legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' obbligatorio il
riferimento al residuo zuccherino come previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale.
7.3. I vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosati frizzanti e
spumanti devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».
Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» «rosato» e' ammessa, in
alternativa, l'indicazione «rose'».
Art.8 Confezionamento
8.1. I vini designati con le denominazioni di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere immessi al consumo
in idonee bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a litri
1,500.
8.2. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa
Croce» purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a
tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono consentiti i tipi di
chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo
a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale
capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.
L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel
confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200,
litri 0,375 e litri 1,500. I vini spumanti a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere immessi
al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e
capsula.
8.4. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e'
ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.
| Posizioni Codici |
1-4 |
5 |
6-8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO SPUMANTE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO SPUMANTE SECCO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
A |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO SPUMANTE SEMISECCO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
L |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO SPUMANTE AMABILE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
C |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO SPUMANTE DOLCE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
D |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO SPUMANTE |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO SPUMANTE SECCO |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
A |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO SPUMANTE SEMISECCO |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
L |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO SPUMANTE AMBILE |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
C |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO SPUMANTE DOLCE |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
D |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO FRIZZANTE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO FRIZZANTE SECCO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
A |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO FRIZZANTE SEMISECCO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
L |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO FRIZZANTE AMABILE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
C |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO FRIZZANTE DOLCE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
D |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO FRIZZANTE |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO FRIZZANTE SECCO |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
A |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO FRIZZANTE SEMISECCO |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
L |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO FRIZZANTE AMABILE |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
C |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO FRIZZANTE DOLCE |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
D |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| Codici obsoleti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSATO |
B071 |
X |
120 |
3 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE ROSSO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE RUBINO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE SECCO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
A |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE SEMISECCO |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
L |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE AMABILE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
C |
| LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE DOLCE |
B071 |
X |
120 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
D |
|