|
Disciplinare di produzione dei vini D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)
"LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO"
Decreto 27 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2009 (G.U. n. 188 del 14/08/2009)
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».
(09A09374)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della Regione Emilia Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» espresso
in data 7 maggio 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009
(supplemento ordinario n. 91);
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» in conformita' al
parere espresso dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art.1
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
Art.2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»,
provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei
vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio
2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art.3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art.4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
Art.5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con denominazione di origine controllata«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO"
Art.1 Denominazione e Vini
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" è riservata ai vini
rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosso spumante
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosato spumante
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosso frizzante
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosato frizzante
Art.2 Base Ampelografica
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" è riservata ai vini
spumanti e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica: Lambrusco Grasparossa: minimo 85%; possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, e Malbo Gentile, da soli o
congiuntamente, fino a un massimo del 15%.
Art.3 Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a
denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro,
Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Sassuolo, Vignola, S.Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena, e parte del
territorio amministrativo del comune di Modena.
Tale zona è così delimitata: partendo da località C.del Galletto sulla linea di confine tra le province
di Modena e Bologna la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione est e poi
sud fino a raggiungere la località C.la Colomba: da C.la Colomba, con tracciato rettilineo in
direzione nord-ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la
strada che tocca C.Piano e Piastrello. Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la
località Casinetto per raggiungere in località "La Selva" l'estremo punto meridionale del confine
comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei
pressi della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrente Traino a
sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini
comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le località Guardiola, Montelungo, C.Tripoli,
Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune di Prignano sulla
Secchia fino alla località Alevara. Dalla località Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso
nord-ovest, la località "la Quercia" e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia.
Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio Emilia fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia. Abbandonato il
sopraddetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle
Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver
superato la strada statale n. 12. Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il
corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a
Vaciglio toccando C.Conigliani, C.Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che, passando per
C.Righetti, C.Pini, C.Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C.Nava. Discende detto
torrente fino a S.Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che
passando per C.Mari e C.Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il
corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui, seguendo il confine comunale tra Nonantola e
Castelfranco Emilia, raggiunge la località C.del Galletto.
Art.4 Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c."Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. E'
ammessa l’irrigazione di soccorso.
4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione massima Titolo alcol.
Uva tonn./ettaro vol. naturale Minimo
Spumante 18 9,50%
Frizzante 18 9,50%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata
alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art.5 Norme per la vinificazione
5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a d.o.c. "Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro" sono ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese
quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche
enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonché le operazioni di
imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di
Modena. Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e elaborare i vini frizzanti,
nell’immediata vicinanza dell’area di produzione fino ad oggi rilasciate dal ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all’articolo 1, la dolcificazione può essere effettuata con
mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro” prodotti nella zona delimitata dal precedente art.3, o con mosto
concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di
mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di
vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla
produzione dei vini a d.o.c. “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” aggiunti nell'arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a d.o.c. La presa di spuma,
nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c.“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, anche su prodotti arricchiti. In alternativa con mosto
concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia
di Modena purchè tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su
prodotti arricchiti.
I vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, elaborati
nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della
fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia (“fermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale” o “metodo tradizionale” o “metodo classico” o “metodo tradizionale classico”) e della
fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4. Le operazioni di arricchimento, l’aggiunta dello sciroppo zuccherino, l’aggiunta dello sciroppo di
dosaggio nella preparazione dei vini spumanti “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” sono
consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l’80%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e
può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Art.6 Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosso spumante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosato spumante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' in facoltà del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Art.7 Etichettatura, designazione e presentazione
7.1.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista
dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “scelto”, “selezionato” e similari.
7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro” frizzante è obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da
indicazioni di legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro” è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
7.3. I vini “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosati frizzanti e spumanti devono riportare in
etichetta l’indicazione “rosato”.
Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”
“rosato” è ammessa, in alternativa, l’indicazione” rosè”.
Art.8 Confezionamento
8.1.
I vini designati con le denominazioni di origine controllata “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”
devono essere immessi al consumo in idonee bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a litri
1,500.
8.2. In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente
un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la d.o.c. "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" purché detto prodotto
sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”
sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a
fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non
superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente
nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375. I vini spumanti a
denominazione di origine controllata “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” devono essere
immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e capsula.
Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura
adeguato.
| Posizioni Codici |
1-4 |
5 |
6-8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO SPUMANTE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
X |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO SPUMANTE SECCO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
A |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO SPUMANTE SEMISECCO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
L |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO SPUMANTE AMABILE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
C |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO SPUMANTE DOLCE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
B |
0 |
D |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO SPUMANTE |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
X |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO SPUMANTE SECCO |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
A |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO SPUMANTE SEMISECCO |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
L |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO SPUMANTE AMABILE |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
C |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO SPUMANTE DOLCE |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
B |
0 |
D |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO FRIZZANTE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
X |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO FRIZZANTE SECCO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
A |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO FRIZZANTE SEMISECCO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
L |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO FRIZZANTE AMABILE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
C |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO FRIZZANTE DOLCE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
C |
0 |
D |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO FRIZZANTE |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
X |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO FRIZZANTE SECCO |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
A |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO FRIZZANTE SEMISECCO |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
L |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO FRIZZANTE AMABILE |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
C |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO FRIZZANTE DOLCE |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
C |
0 |
D |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| Codici obsoleti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ABBOCCATO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
B |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSATO |
B070 |
X |
116 |
3 |
X |
X |
A |
0 |
X |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO SECCO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
A |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO SEMISECCO |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
L |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO AMABILE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
C |
| LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOLCE |
B070 |
X |
116 |
2 |
X |
X |
A |
0 |
D |
|